(massima n. 1)
In tema di individuazione del giudice di rinvio, l'art. 627, comma primo, c.p.p., nel disporre, analogamente all'art. 544, comma primo, c.p.p. del 1930, che nel giudizio di rinvio non č ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, sancisce la irretrattabilitā del cosiddetto foro commissorio, che rappresenta un principio di ordine generale e di valore assoluto, la cui unica eccezione č prevista dall'art. 25 c.p.p. per il caso di sopravvenienza di fatti nuovi. Ne consegue che nessuna rilevanza assume ai fini della competenza, nell'ipotesi di giudizio di rinvio riguardante la fase esecutiva, la sopravvenienza di una ulteriore sentenza di condanna irrevocabile. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di rinvio, aveva dichiarato, sulla base dell'art. 665, comma 4, c.p.p., la propria incompetenza per territorio rilevando che nelle more del procedimento era divenuta irrevocabile altra sentenza di condanna).