(massima n. 1)
In tema di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale, la richiesta del condannato di trasferimento dell'esecuzione della pena ai sensi della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, diversamente dal consenso alla consegna per l'esecuzione della pena in uno Stato estero, può essere revocata sino alla deliberazione della Corte d'appello.