(massima n. 1)
Il provvedimento con cui la Corte d'appello decide sulla domanda di rogatoria internazionale inoltrata da uno Stato estero non č soggetto a ricorso per cassazione, trattandosi di una decisione che non incide sul tema della responsabilitā, né su quello dei presupposti per l'esercizio della giurisdizione da parte dell'a.g. dello Stato rogante. (Fattispecie relativa a richiesta di assistenza giudiziaria per l'assunzione dell'interrogatorio di un indagato in un procedimento pendente presso l'a.g. dello Stato richiedente).