(massima n. 3)
Le spese della esecuzione forzata di un obbligo di fare integrano un credito di colui che procede all'esecuzione nei confronti dell'esecutato, con la conseguenza, in tema di rimborso, che, trattandosi di debiti di valuta, l'importo non può essere maggiorato di rivalutazione e di risarcimento del danno da lucro cessante, in mancanza di domanda di parte.