(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole ove si abbia motivo di ritenere che l'estradando verrą sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, non opera qualora, pur in presenza di informazioni circa la violazione di tali diritti derivante da una diffusa e grave situazione di endemica violenza all'interno del sistema carcerario del Paese richiedente, le Autoritą di quello Stato offrano specifiche assicurazioni in ordine alla sottoposizione del "consegnato" ad un trattamento diverso da quello previsto nell'ordinario circuito penitenziario, tale da escludere radicalmente la possibilitą di assoggettamento a maltrattamenti di qualsiasi natura. (Fattispecie relativa a richiesta di estradizione formulata dalle Autoritą brasiliane per l'esecuzione di una condanna per peculato, corruzione e riciclaggio, in cui la S.C. ha escluso la sussistenza della causa ostativa - regolata dal vigente trattato bilaterale in modo analogo a quanto previsto dagli artt. 705 e 698 cod. proc. pen. - in forza delle assicurazioni fornite dalle predette Autoritą in ordine al collocamento dell'estradando nell'"Ala dei vulnerabili", distinta dalle altre sezioni del carcere di destinazione, con conseguente esclusione del rischio per "il consegnando" di entrare in contatto con persone suscettibili di rappresentare una minaccia per la sua integritą personale).