(massima n. 1)
In tema di esecuzione, il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale, anche a seguito di una pronuncia delle Sezioni Unite, non consente la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in senso pił favorevole all'imputato, implicando tale operazione una modifica sostanziale del giudicato fuori dei casi previsti. (Fattispecie in cui era invocata la rideterminazione "in executivis" della pena in quanto la decisione irrevocabile aveva applicato due distinti aumenti sanzionatori in relazione al concorso di una circostanza aggravante ad effetto speciale e della recidiva).