(massima n. 1)
In tema di ricorso straordinario, l'omesso esame, da parte della Corte di cassazione, di motivi di ricorso non manifestamente infondati, nel caso in cui sia seguita la declaratoria di inammissibilitą, dą luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625 bis cod. proc. pen., e alla conseguente rescissione della sentenza di legittimitą impugnata, anche quando i motivi pretermessi siano da rigettare, poiché tale evenienza assume rilevanza ai fini sia della regolamentazione delle spese, sia, soprattutto, della possibile prescrizione del reato.