(massima n. 3)
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, qualora l'atto di impugnazione di cui all'art. 625 bis c.p.p. non sia presentato personalmente dal condannato, ma a mezzo di "incaricato", come consentito dall'art. 582, comma primo, c.p.p., è necessario che tale qualità risulti o da una esplicita delega rilasciata dal titolare del diritto di impugnazione, ovvero da inequivoca attestazione con la quale il pubblico ufficiale, cui l'impugnazione venga presentata, dia atto della dichiarazione resagli dal presentatore di agire per delega del suddetto titolare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile l'impugnazione straordinaria presentata da un "incaricato" su delega orale del difensore del condannato).