(massima n. 1)
In ipotesi di accoglimento del ricorso per cassazione della parte civile avverso una sentenza di assoluzione, al di fuori dei casi in cui il giudice penale abbia accertato che il fatto non sussista o che l'imputato non lo abbia commesso o che il fatto sia stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltą legittima, il conseguente giudizio civile non patisce alcun tipo di condizionamento e deve, pertanto, estendersi all'intera pretesa risarcitoria, in ordine sia al fondamento della stessa sia all'eventuale determinazione dell'ammontare del danno.