(massima n. 1)
Il principio in base al quale il debito di risarcimento del danno per fatto illecito, quale debito di valore, va liquidato tenendo conto, anche d'ufficio ed in grado d'appello, della svalutazione monetaria verificatasi fra la data del fatto e quella della decisione, non soffre deroga nel caso in cui quest'ultima risulti preceduta da una offerta non formale dell'obbligato, congrua in relazione all'epoca dell'offerta medesima, in quanto l'indicata rivalutazione non costituisce il riconoscimento di un maggiore od ulteriore danno, ma un mero adeguamento nominale della prestazione risarcitoria, necessario al fine dell'effettiva reintegrazione del patrimonio del danneggiato.