(massima n. 1)
L'imputato non può essere condannato al pagamento delle spese processuali solo quando dal giudizio di impugnazione, anche se proposto dal pubblico ministero, gli derivi comunque un vantaggio ovvero la sua posizione processuale non subisca un deterioramento, rimanendo invariata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata laddove aveva condannato alle spese del giudizio di appello l'imputato non impugnante il quale aveva subìto in quel grado del processo una riforma peggiorativa del trattamento sanzionatorio).