(massima n. 1)
L'obbligo del risarcimento del danno, sia contrattuale che extracontrattuale, tendendo alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato, ha natura di debito non di valuta, ma di valore, sicché il giudice, nella relativa quantificazione, deve tener conto, anche d'ufficio, e quindi indipendentemente da qualsiasi prova da parte del danneggiato stesso, della svalutazione monetaria sopravvenuta sino alla data della liquidazione.