(massima n. 1)
La rinunzia all'impugnazione č un atto negoziale produttivo dell'effetto di estinzione del gravame, una volta pervenuto all'autoritā competente. Ne consegue che l'eventuale revoca della rinunzia č giuridicamente irrilevante; tuttavia č da riconoscere rilevanza e valore negoziale alla revoca di detta rinunzia alla stregua del momento cronologico del suo verificarsi e cioč quando non č ancora perento il termine previsto dalla legge per proporre il gravame.