(massima n. 1)
La rinuncia all'impugnazione prima del deposito della sentenza non può considerarsi valida. Invero nel processo penale in tema di impugnazioni non è contemplato l'istituto della acquiescenza ma è solamente prevista la «rinuncia» alla impugnazione e cioè un negozio processuale abdicativo che presuppone l'avvenuto concreto esercizio del diritto che ne costituisce oggetto, poiché prima del deposito della sentenza la impugnazione non è neppure materialmente possibile la rinuncia alla stessa non può validamente operarsi.