(massima n. 1)
Per la validitā dell'acquiescenza (sub specie della rinuncia preventiva all'impugnazione) č necessario che sia giā sorto il diritto di impugnazione: pertanto, la rinuncia all'impugnazione formulata dall'imputato prima del deposito della sentenza, cioč prima dell'inizio della decorrenza del termine per impugnare, č invalida, con la conseguenza che non puō precludere una successiva impugnazione proposta dallo stesso imputato o dal difensore abilitato.