(massima n. 1)
La rinuncia all'impugnazione di cui all'art. 589 c.p.p. è atto formale che non può essere dedotto dalla semplice circostanza che il difensore abbia depositato la procura speciale che gli conferiva il potere di rinuncia, senza peraltro poi esercitare concretamente tale potere. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto privo di effetti il deposito della procura speciale, rilasciata al difensore ai sensi dell'art. 589 c.p.p., seguito dalla dichiarazione di quest'ultimo dell'errore in cui era incorso l'assistito nel conferimento della procura).