(massima n. 1)
Il credito risarcitorio per lucro cessante, derivante dal mancato godimento di un bene protrattosi per una pluralitā di anni, viene a maturare anno per anno, in relazione alla perdita dei corrispondenti redditi, e, pertanto, č suscettibile di rivalutazione monetaria, con applicazione poi degli interessi sulla somma rivalutata, solo con riferimento ed a partire da ciascuna annualitā.