(massima n. 1)
Il Pubblico Ministero presso il giudice dell'impugnazione può sì rinunciare al gravame proposto da altro P.M., ma la rinuncia può essere effettuata entro un termine espressamente stabilito e, cioé, “prima dell'inizio della discussione” (art. 589, comma 1, c.p.p.) con dichiarazione espressa, ricevuta dal cancellerie o inserita nel processo verbale dell'udienza prima del termine suindicato. Pertanto, non può essere preso in considerazione come atto di rinuncia all'impugnazione, “per acquiescenza”, la richiesta dibattimentale del Procuratore Generale di conferma della decisione impugnata da altro Pubblico Ministero; ciò non solo perché tale richiesta (intesa come rinuncia) non rispetterebbe i termini di cui all'art. 589 c.p.p., ma anche perché manca nel processo penale, a differenza che in quello civile (art. 329 c.p.c.), una norma che preveda l'acquiescenza come causa di estinzione del diritto di impugnazione, vigendo il diverso principio della natura esclusivamente formale dell'atto processuale di rinuncia all'impugnazione.