(massima n. 1)
La rinuncia al ricorso è atto formale che non può essere dedotto dalla semplice circostanza che il P.M. abbia chiesto la conferma della sentenza di primo grado dimenticando l'esistenza in atti di un appello del suo ufficio, la cui validità procedimentale trova ragione nei motivi di sostegno e non nella richiesta d'udienza (che non sia esplicita rinuncia).