(massima n. 1)
In tema di rinuncia all'impugnazione del pubblico ministero, il termine posto dall'art. 589, comma 1, c.p.p., per effettuare la dichiarazione di rinuncia, che deve avvenire “prima dell'inizio della discussione”, non si identifica con la pronunzia della requisitoria nei confronti di ciascun imputato in quanto, da un lato, la discussione non concerne solo le richieste del P.M. ma anche quelle delle altre parti private; dall'altro, essa non può essere frazionata con riferimento ad ogni specifica posizione o parte.