Cassazione penaleSez. VIsentenza n. 9303del 26 agosto 1994
(1 massima)
(massima n. 1)
Poiché la rinuncia all'impugnazione, ancorché limitata a taluno dei motivi dedotti, è, dall'art. 589 c.p.p., riservata all'imputato, il difensore non munito di mandato speciale non è legittimato a rinunciare all'impugnazione stessa.