(massima n. 1)
Il riconoscimento da parte del debitore della propria obbligazione di risarcimento del danno derivante da responsabilitą contrattuale, precontrattuale o da atto illecito, non determina la trasformazione del corrispondente debito di valore in debito di valuta, con la conseguenza che il giudice del merito, nel procedere alla liquidazione del danno, deve tenere conto, anche d'ufficio, dell'intervenuta svalutazione della moneta.