(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, nel caso di mancato accoglimento dei motivi presentati dall'imputato appellante, l'imputato il cui appello sia stato dichiarato inammissibile non ha un autonomo diritto di ricorso per cassazione ma qualora quest'ultimo sia stato proposto dal coimputato, può costituirsi nel relativo giudizio al solo fine di far valere l'effetto estensivo in caso di annullamento senza rinvio, mentre in caso di annullamento con rinvio potrà costituirsi nel giudizio di rinvio e avvalersi degli effetti favorevoli dell'eventuale pronuncia di accoglimento del gravame.