(massima n. 1)
In tema di effetto estensivo dell'impugnazione, il presupposto dell'unicità della sentenza di condanna non deve essere inteso in senso rigidamente formale, con la conseguenza che l'estensione degli effetti della sentenza favorevole non può essere esclusa in presenza delle altre condizioni di legge, in forza della mera contingenza di un'occasionale separazione delle diverse posizioni, quando la situazione processuale dell'imputato interessato a beneficiarne si sia sviluppata in modo del tutto conforme a quella degli originari coimputati. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento di rigetto dell'incidente di esecuzione presentato - al fine di conseguire l'esclusione dell'aggravante della transnazionalità con riferimento al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, eliminata per i coimputati in sede di legittimità - da un soggetto, la cui posizione, dopo la condanna in primo grado, era stata stralciata nel giudizio di appello per legittimo impedimento determinato da motivi di salute, e quindi definita con dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione da lui proposto).