(massima n. 1)
Il principio secondo cui l'obbligazione risarcitoria configura debito di valore — con la conseguenza che il giudice deve tener conto, anche di ufficio, della svalutazione monetaria verificatasi fino alla data della relativa decisione, in quanto l'integrale ed effettiva reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione del danneggiato in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato l'evento dannoso, alla quale il risarcimento è preordinato, può essere conseguita solo tenendo conto di tale svalutazione-opera anche quando si tratti di danni conseguenti ad inadempimento di obblighi che, sebbene nascenti da un contratto che comporta l'esecuzione di prestazioni pecuniarie, abbiano uno specifico contenuto ed una autonoma valenza attinenti ad un diverso facere ed a cosa diversa dal denaro, come l'obbligo dell'istituto di credito, col quale si intrattenga un rapporto di conto corrente, di consegnare i cosiddetti libretti di assegni esclusivamente al correntista o al soggetto contrattualmente legittimato a riceverli.