(massima n. 1)
In tema di giudizio abbreviato, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna e convertito in appello in applicazione dell'art. 580 cod. proc. pen., conserva la propria natura di impugnazione di legittimità; tuttavia, una volta concluso positivamente il giudizio rescindente, il giudice d'appello riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti alla formulazione del giudizio rescissorio devolutogli. (Fattispecie in cui la Corte di appello, accogliendo il ricorso per cassazione del P.M. per difetto di motivazione in ordine alla concessione di un'attenuante, aveva provveduto a rideterminare "in peius" la pena).