(massima n. 1)
Il giudice di appello nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale in primo grado č intervenuta condanna, č tenuto a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili ed, a tal fine, i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova dell'innocenza degli imputati secondo quanto previsto dall'art. 129 c.p.p..