(massima n. 1)
Quando il Pubblico Ministero propone ricorso per cassazione, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod.proc.pen., solo se con l'impugnazione possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole; ne consegue che tale condizione non sussiste quando la vicenda oggetto della pronuncia sia ormai esaurita, a nulla rilevando l'affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro.(Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Pubblico Ministero per violazione di legge avverso il provvedimento di autorizzazione al sorvegliato speciale di allontanarsi dal luogo di soggiorno obbligato, del quale era intervenuta esecuzione, non contrastata da una specifica richiesta di sospensione, ai sensi dell'art. 666 comma settimo cod.proc.pen.).