(massima n. 1)
È inammissibile, per difetto dell'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, c.p.p., l'impugnazione proposta avverso la sola motivazione di un provvedimento del cui dispositivo, invece, si chiede la conferma. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso contro un'ordinanza del tribunale del riesame la cui motivazione contrastava in parte con il dispositivo, osservando che la deliberazione cautelare ha efficacia meramente interinale).