(massima n. 1)
Il debito avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie ha natura di debito di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilitā che il creditore avrebbe percepito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, con la conseguenza che in tali casi il giudice č tenuto d'ufficio a tenere conto della svalutazione monetaria intercorsa prima della liquidazione, senza che il creditore abbia l'onere di allegare e dimostrare il maggior danno di cui all'art. 1224, comma secondo, cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C., in accoglimento del ricorso, ha qualificato come credito di valore quello vantato da una banca nei confronti di un notaio che, per colpa professionale, aveva indotto l'istituto di credito ad erogare un finanziamento garantito da ipoteca iscritta su un cespite incapiente rispetto all'importo garantito, cosė determinando la perdita del credito della banca in conseguenza del fallimento del debitore).