(massima n. 1)
In tema di rifusione delle spese processuali sopportate dalla parte civile, l'abrogazione delle tariffe professionali disposta dall'art. 9, comma primo, del D.L. n. 1 del 2012 (conv. in legge n. 27 del 2012) ha svincolato il giudice dai limiti tariffari minimi e massimi, obbligandolo per la determinazione del compenso a far riferimento, con adeguata e specifica motivazione, ai parametri previsti dagli artt. 1, 12, 13 e 14 D.M. 20 luglio 2012 n. 140, concernenti l'impegno profuso nelle diverse fasi processuali, la natura, la complessitą e la gravitą del procedimento e delle contestazioni, il pregio dell'opera prestata, il numero e l'importanza delle questioni trattate, l'eventuale urgenza della prestazione, nonchč i risultati e i vantaggi conseguiti dal cliente. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento del giudice di merito che aveva liquidato il compenso al patrono di parte civile in maniera sintetica e immotivata senza indicare i criteri di valutazione concretamente utilizzati).