(massima n. 1)
È sempre consentito al giudice l'ascolto in camera di consiglio dei supporti analogici o digitali recanti le registrazioni, debitamente acquisite e trascritte e l'utilizzo ai fini della decisione dei risultati dell'ascolto medesimo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto pienamente utilizzabili i risultati dell'ascolto dei supporti digitali, contenenti le copie delle registrazioni, allegate a corredo della perizia trascritta).