(massima n. 1)
Nella liquidazione del danno patrimoniale derivante dalla morte di congiunti, basata sulle tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie immediate approvate con R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, non č applicabile la detrazione per il cosiddetto scarto tra vita fisica e lavorativa nel caso di vittima che quale funzionario statale, avrebbe avuto diritto a pensione all'atto del collocamento a riposo per limiti di etā salva la valutazione ai fini della determinazione del reddito medio da capitalizzare, della differenza di importo tra pensione e stipendio.