(massima n. 1)
Il principio di immutabilitą del giudice trova applicazione anche nel procedimento di esecuzione e comporta che la decisione debba essere assunta dallo stesso giudice che ha provveduto alla trattazione della procedura, ma non impedisce che nella stessa possano essere utilizzati anche atti precedentemente ammessi o acquisiti innanzi al giudice in diversa composizione.