(massima n. 1)
L'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza č violato non da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilitā di difesa dell'imputato: la nozione strutturale di "fatto" va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che non violi il principio di cui all'art. 521 c.p.p. la sentenza di condanna per la contravvenzione di accensioni ed esplosioni pericolose, prevista dall'art. 703 c.p., emessa a fronte di una imputazione in cui era stata contestato il reato di esercizio della caccia con mezzi vietati, di cui all'art. 13 l. 11 febbraio 1992 n. 157).