(massima n. 1)
Ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione. (Fattispecie in cui l'imputato, condannato in primo grado per il reato di detenzione di sostanza stupefacente, era stato ritenuto in appello colpevole del tentativo di acquisto della stessa, in linea con una delle ipotesi formulate dalla difesa).