(massima n. 1)
La mera condizione di cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno non è sufficiente, di per sé, a rendere prevedibile il suo allontanamento dal territorio nazionale e l'assenza dal dibattimento, sicché nei casi di impossibilità sopravvenuta di ripetizione può darsi lettura delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria durante le indagini preliminari. (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima la lettura delle dichiarazioni rese da una donna straniera che risiedeva stabilmente nello Stato, svolgeva attività lavorativa e solo successivamente era stata espulsa).