(massima n. 1)
Ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal testimone divenuto irreperibile non è sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen., ma è altresì necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti congrui alla peculiare situazione personale dello stesso, quale risultante dagli atti, dalle deduzioni specifiche eventualmente effettuate dalle parti, nonché dall'esito dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio ovvero dia conto, con motivazione non apparente e non manifestamente illogica o contraddittoria, dell'apprezzamento compiuto sulla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ed efficaci ricerche del dichiarante. (Nella specie è stata ritenuta insufficiente la ricerca dei due testimoni, che erano stati agevolmente reperiti per l'udienza precedente rispetto a quella nella quale era stata disposta l'acquisizione delle loro dichiarazioni, benchè già allora risultasse avvenuto il presunto mutamento di abitazione di uno dei due e fosse stato reperito l'altro al domicilio ove successivamente era stato indicato come "sconosciuto").