(massima n. 1)
La mancata indicazione, nell'atto di opposizione a decreto penale, di tutti gli elementi previsti dall'art. 461 cod. proc. pen. non ne determina l'inammissibilitą, atteso che l'atto in questione non č a forma vincolata e gli elementi indicati nel citato art. 461 hanno carattere indicativo ed ammettono equipollenti idonei a consentire l'individuazione certa del provvedimento opposto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ammissibile l'opposizione in cui erano stati indicati il giudice che aveva emesso il decreto, il numero del procedimento penale e il numero del decreto).