(massima n. 1)
In caso di indagato in stato di custodia cautelare, il Pubblico Ministero può richiedere alternativamente, quando ne sussistano i rispettivi presupposti, il giudizio immediato fondato sull'evidenza della prova di cui all'art. 453, comma primo, c.p.p., ovvero quello cosiddetto custodiale di cui ai commi primo-bis e primo-ter della medesima disposizione.