(massima n. 1)
L'estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, a norma dell'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., č sempre impedita dalla successiva commissione di un delitto nei termini in esso indicati, poichč il requisito della "stessa indole" che deve caratterizzare il nuovo reato al fine di precludere a questo la produzione dell'effetto estintivo in relazione al primo č riferito alle sole contravvenzioni e non anche ai delitti.