(massima n. 1)
In caso di omessa dichiarazione di falsità di un documento con la sentenza di patteggiamento, la Corte di cassazione non può adottare i provvedimenti previsti dall'art. 537 c.p.p., che richiedono una specifica motivazione implicante valutazioni di merito a sostegno della ritenuta falsità ed avverso i quali è riconosciuto alle parti il diritto di proporre, anche autonomamente, impugnazione.