(massima n. 1)
L'eccezione di incompetenza territoriale, qualora il giudizio abbreviato consegua a richiesta, proposta ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen., a seguito della ricezione dell'avviso di udienza preliminare o nel corso di tale udienza, deve essere rilevata ed eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare, e solo se sussista detta condizione è possibile - effettuata l'opzione per il rito alternativo - la reiterazione della predetta eccezione. (Nella specie l'imputato non aveva proposto l'eccezione di incompetenza territoriale né nel corso dell'udienza preliminare né in limine al rito abbreviato ma solo con l'atto di impugnazione della sentenza di primo grado).