(massima n. 1)
Il criterio legislativo del triplo della pensione sociale di cui all'art. 4 del D.L. n. 587 del 1976 conv. in L. n. 39 del 1977, deve ritenersi applicabile, in mancanza di prova di un reddito superiore, anche in tema di risarcimento del danno futuro sofferto dai familiari per la morte di un congiunto e, quindi, tra l'altro, nei casi di privazione della legittima aspettativa di un coniuge o di un genitore ad un contributo da parte, rispettivamente, dell'altro coniuge o del figlio prematuramente scomparso.