(massima n. 1)
Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il Gup, in presenza di fonti di prova che si prestano ad una molteplicitą ed alternativitą di soluzioni valutative, deve limitarsi a verificare l'inutilitą o superfluitą del dibattimento, senza dover, invece, operare valutazioni di tipo sostanziale. (Fattispecie, nella quale il Gup, dopo aver prefigurato varie opzioni interpretative in relazione alle condotte incriminate, era pervenuta al proscioglimento degli imputati per mancanza del dolo, sulla base non di un giudizio prognostico, ma di valutazioni di tipo sostanziale, proprie della fase del merito).