(massima n. 1)
Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il Gup deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio, senza poter effettuare una complessa ed approfondita disamina del merito del materiale probatorio. (Fattispecie, nella quale il Gup, operando un vero e proprio giudizio di merito, aveva prosciolto l'imputato dal reato di tentata estorsione ritenendo che le registrazioni in atti contenessero, al pił, generiche minacce, insufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza).