(massima n. 1)
Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il Gup, in presenza di fonti di prova che si prestano ad una alternativitą di soluzioni valutative, deve limitarsi a verificare se tale situazione possa essere superata attraverso le verifiche e gli approfondimenti propri della fase del dibattimento, senza operare valutazioni di tipo sostanziale. (Fattispecie in tema di lesioni aggravate, nella quale la Corte ha annullato la sentenza di non luogo a procedere con cui il Gup, operando una valutazione di merito, e ritenuta insussistente l'aggravante, prevista dall'art. 585, comma primo, cod. pen., del fatto commesso da pił persone riunite, aveva escluso la procedibilitą d'ufficio del reato, del quale aveva dichiarato l'estinzione per remissione di querela).