(massima n. 1)
La preclusione a pronunciare sentenza di non luogo a procedere a seguito di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, conseguente all'emissione del decreto che dispone il giudizio o di altro provvedimento equipollente, ricorre sin dal momento in cui questo č stato depositato in Cancelleria. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto illegittima la sentenza di non luogo a procedere emessa nell'ambito di procedimento instaurato con decreto di citazione a giudizio depositato prima della data di adozione del provvedimento di espulsione, anche se notificato successivamente a quest'ultimo).