(massima n. 1)
In sede di udienza preliminare, la modifica dell'imputazione ad opera del pubblico ministero può essere validamente compiuta fino alla formale dichiarazione di chiusura della discussione. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittima la modifica dell'imputatazione effettuata subito dopo la conclusione dell'intervento della parte civile, prima che il giudice dichiarasse chiusa la discussione).