(massima n. 1)
Il danno risarcibile in caso di invaliditā non concerne la incapacitā lavorativa in sé, ma la conseguenza del mancato guadagno e, nel caso di invaliditā permanente, la riduzione della capacitā di guadagno; ne consegue che, trattandosi di debito di valore (in quanto volto a reintegrare il patrimonio del danneggiato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se non fosse avvenuto l'evento dannoso), la liquidazione deve essere adeguata ai valori monetari del momento della pronuncia giudiziale definitiva, tenendosi conto della sopravvenuta svalutazione monetaria, mentre la decorrenza degli interessi compensativi va fissata nel momento in cui il danno si č verificato che, in tema di invaliditā permanente, deve essere individuato non nella data dell'incidente ma nel momento in cui č cessata la invaliditā temporanea e si sono consolidati i postumi a carattere permanente (nella specie, conseguenti a trauma cranico) con le conseguenze dannose derivatene.